Nuove regole per incentivi all’esodo e isopensione: l’INPS introduce l’obbligo di considerare anche gli scatti prospettici dell’età pensionabile fino al 2033. Le aziende devono adeguare subito i conteggi per evitare rigetti e nuovi rischi esodati. Ecco cosa cambia, per chi vale e quali costi comporta.
Incentivi all’esodo, isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà e adeguamento alla speranza di vita entrano in una nuova fase operativa. L’INPS modifica i criteri di valutazione delle domande e impone un cambio di prospettiva che incide direttamente su imprese e lavoratori coinvolti nei piani di uscita anticipata.

Il tema riguarda la corretta determinazione dei requisiti pensionistici, il calcolo dell’età pensionabile e la copertura integrale del cosiddetto periodo di scivolo. Il nodo centrale non si limita più agli scatti già ufficializzati, ma include anche quelli stimati sulla base degli scenari demografici Istat.
Chi pianifica oggi un accordo di esodo non può più basarsi solo sui requisiti vigenti. Deve incorporare anche gli incrementi attesi tra il 2027 e il 2033. In assenza di questo adeguamento, la domanda non supera il vaglio dell’istituto previdenziale.
Nuovi requisiti INPS: scatti pensione 2027-2033 obbligatori anche se previsionali
Con il Messaggio 558/2026, l’INPS chiarisce che accoglierà nuove domande di incentivo all’esodo solo se il datore di lavoro calcola il diritto a pensione includendo anche gli incrementi prozespettici legati alla speranza di vita.
Il meccanismo di adeguamento opera su base biennale e si fonda sui dati Istat, recepiti con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia. Per il biennio 2027-2028 il decreto del 19 dicembre 2025 ha già fissato un aumento complessivo di tre mesi. La Manovra 2026 ha distribuito l’incremento in un mese nel 2027 e due mesi nel 2028.
L’obiettivo consiste nel garantire che l’assegno di accompagnamento copra l’intero periodo che separa il lavoratore dal diritto effettivo alla pensione di vecchiaia o anticipata. Se l’azienda omette anche solo una parte degli incrementi prospettici, la procedura Unicarpe respinge automaticamente la richiesta e comunica il rigetto sia all’impresa sia al lavoratore interessato.
Le nuove istruzioni non hanno effetto retroattivo sui piani già autorizzati. Diventano però lo standard di riferimento per tutte le nuove istanze e per la corretta determinazione degli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà.
Il cambiamento assume rilievo concreto soprattutto per strumenti come l’isopensione, che consente un accompagnamento fino a sette anni. Se il calcolo iniziale non integra gli scatti futuri dell’età pensionabile, il periodo di scivolo rischia di interrompersi prima della maturazione del diritto.
Il rischio non è teorico. Le stime sindacali parlano di circa 55mila lavoratori coinvolti tra isopensioni, fondi bilaterali e contratti di espansione che potrebbero restare scoperti per alcuni mesi tra il 2027 e il 2028 a causa di una sottovalutazione degli adeguamenti.
Per le imprese, l’impatto si traduce in costi aggiuntivi. Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, comprese isopensione e assegni straordinari, non subiscono rivalutazione per tutta la loro durata. Se il periodo si allunga per effetto degli scatti sulla speranza di vita, l’azienda deve finanziare i mesi extra con un assegno cristallizzato, mentre il lavoratore subisce l’erosione del potere d’acquisto.
In termini pratici, un’azienda che nel 2026 pianifica un’uscita con pensionamento previsto nel 2029 deve già incorporare nei conteggi gli aumenti stimati fino al 2033. Solo così può garantire la copertura integrale dello scivolo ed evitare un nuovo fenomeno di esodati.
La nuova impostazione impone una pianificazione previdenziale più rigorosa e un dialogo costante tra azienda, consulenti del lavoro e lavoratori. La parola chiave diventa previsione: chi non integra oggi gli scatti futuri rischia di pagare domani in termini economici, giuridici e sociali.





