Un risparmiatore scopre che i suoi buoni fruttiferi postali risultano prescritti, nonostante per anni gli fosse stata indicata una durata ventennale.
La verifica del 2014, rilasciata dallo stesso intermediario, cambia però il destino del caso. L’Arbitro Bancario Finanziario interviene e stabilisce un principio fondamentale sul diritto al rimborso e sugli effetti dell’interruzione della prescrizione. La decisione chiarisce inoltre cosa deve sapere chi possiede buoni a termine e come comportarsi per tutelare i propri risparmi.

I dettagli del caso vengono da quattro buoni sottoscritti nel 2001, cointestati e privi di indicazioni chiare sulla durata. Per anni gli operatori hanno confermato al cliente una scadenza “di vent’anni”, favorendo l’idea di una naturale maturazione del capitale. È nel 2021 che il risparmiatore scopre invece una scadenza a sei anni, già spirata e con prescrizione maturata nel 2017.
Buoni fruttiferi “a termine”: il caso del risparmiatore che scopre la prescrizione anni dopo
Il protagonista della vicenda è cointestatario di quattro buoni fruttiferi sottoscritti il 3 gennaio 2001, due da 1.000 euro e due da 250 euro. Fin dal momento dell’acquisto non ha mai ricevuto un foglio informativo completo e i titoli, privi di indicazioni chiare sulla serie, sulla durata e sul termine di scadenza, riportavano semplicemente la dicitura “a termine”. In tutti gli uffici postali visitati negli anni, gli operatori gli hanno sempre confermato una durata ventennale, e nel 2014, ben prima della prescrizione, ha persino ottenuto un prospetto di liquidazione dal quale risultava la normale maturazione degli importi.

È solo nel 2021, recandosi allo sportello per richiedere il rimborso, che scopre la realtà: i titoli appartenevano alla Serie AA1, emessa tra dicembre 2000 e aprile 2001, con durata massima di sei anni e prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza. Ciò significa che i buoni erano scaduti il 3 gennaio 2007 e prescritti dal 4 gennaio 2017.
L’intermediario sostiene di aver operato correttamente, di aver reso disponibili le informazioni tramite Gazzetta Ufficiale e mediante fogli informativi affissi negli uffici postali. Contesta inoltre la competenza dell’Arbitro, richiamando anche una recente ordinanza della Cassazione sulla decorrenza della prescrizione, e afferma che la richiesta di rimborso è arrivata troppo tardi. Per l’Arbitro, però, un elemento cambia completamente la ricostruzione: il documento rilasciato il 2 settembre 2014, quando i buoni erano già scaduti ma non ancora prescritti.
Secondo la valutazione tecnica, quel prospetto costituisce riconoscimento del diritto del cliente ai sensi dell’art. 2944 del Codice civile. Si tratta quindi di un atto interruttivo della prescrizione, che fa ripartire il termine da zero. Il primo reclamo formale, presentato il 19 febbraio 2022, risulta dunque ancora pienamente valido, poiché intervenuto entro il nuovo decennio.
L’Arbitro ritiene fondata la richiesta di rimborso e afferma che il cliente conserva il diritto a ottenere il capitale e gli interessi previsti contrattualmente. La domanda di risarcimento danni, invece, resta esclusa per limiti di competenza temporale.
Perché la decisione dell’Arbitro è rilevante e cosa insegna ai risparmiatori
Il caso offre risposte concrete alle domande più frequenti su scadenza, prescrizione, diritto al rimborso e informazioni dovute dall’intermediario. Molti contribuenti si chiedono se possano ancora recuperare vecchi buoni apparentemente prescritti o se le indicazioni ricevute allo sportello contino davvero: questa decisione fornisce un precedente utile.
La vicenda dimostra che, quando un intermediario rilascia un documento contenente il valore aggiornato del titolo, tale atto può costituire interruzione della prescrizione, anche se non esplicitamente dichiarato come tale. Il ruolo della trasparenza informativa emerge con forza: la dicitura “a termine” senza ulteriori specifiche può trarre in inganno un risparmiatore che, negli anni, si affida alle conferme ricevute verbalmente dagli operatori.
L’Arbitro ricorda anche che i buoni postali non sono strumenti finanziari in senso stretto e rientrano quindi nella propria competenza. Ribadisce inoltre che la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo, ma può essere interrotta da atti che evidenziano il riconoscimento del diritto da parte dell’intermediario.
Il risultato finale è chiaro: il cliente ottiene il rimborso dei buoni secondo le condizioni originarie, mentre l’intermediario deve versare anche i contributi previsti per la procedura.
Cosa può fare chi si trova in una situazione simile
Ecco in sintesi i punti chiave del caso e come possono muoversi i contribuenti:
- i buoni fruttiferi della Serie AA1 avevano durata di sei anni e prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza;
- le informazioni verbali ricevute negli anni non corrispondevano alla reale struttura del titolo;
- il prospetto di liquidazione consegnato nel 2014 ha interrotto la prescrizione;
- la richiesta presentata nel 2022 risulta quindi valida;
- il risparmiatore ottiene il rimborso del capitale e degli interessi secondo contratto;
- il danno patrimoniale non viene esaminato per limiti di competenza dell’Arbitro.
Chi desidera presentare ricorso deve raccogliere tutti i documenti relativi ai buoni, verificare eventuali atti interruttivi rilasciati negli anni e presentare un reclamo scritto all’intermediario. Se la risposta non arriva o è negativa, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, allegando ogni prova utile a dimostrare la propria posizione.





