Ho chiesto il rimborso di 2 Buoni Fruttiferi Postali e mi hanno dato 924 euro in meno

Un rimborso contestato, una duplicazione non dovuta e una lunga vicenda davanti all’Arbitro Bancario Finanziario: il nuovo caso esamina i limiti del ne bis in idem, le modalità di liquidazione dei buoni fruttiferi postali e la corretta imputazione dei costi richiesti agli investitori.

La decisione del Collegio n. 7026 del 17 luglio 2025 chiarisce quando un ricorso è ammissibile, quali somme spettano davvero al risparmiatore e quando l’intervento di un professionista diventa un danno risarcibile. La vicenda ruota attorno a due buoni fruttiferi postali emessi nel 1998, già al centro di un precedente procedimento ABF, e si intreccia con temi come prescrizione, rendimenti, duplicazione dei titoli e responsabilità dell’intermediario.

Rimborso Buoni Postali
Ho chiesto il rimborso di 2 Buoni Fruttiferi Postali e mi hanno dato 924 euro in meno (Crypto.it)

Il nuovo ricorso non chiede solo la liquidazione di una differenza economica, ma riporta alla luce questioni interpretative rilevanti per i consumatori, come l’applicabilità del ne bis in idem nei sistemi di risoluzione stragiudiziale, la gestione dei reclami e i costi addebitabili nella fase esecutiva. Il lettore incontra concetti come capitale, rendimento, interessi legali, comportamento scorretto dell’intermediario, danno emergente e richieste degli utenti che spesso emergono online: come ottenere il rimborso dei buoni, cosa fare se la liquidazione è inferiore al previsto, quando è dovuta la duplicazione e quali strumenti ha il cliente per tutelarsi.

Buoni Fruttiferi Postali: un caso di duplicazione indebita e limiti del ne bis in idem davanti all’ABF

La controversia nasce quando, il 28 gennaio 2025, una risparmiatrice presenta ricorso all’ABF per contestare la mancata liquidazione di 924,98 euro relativi a due buoni fruttiferi postali a termine, del valore nominale di un milione di lire ciascuno, emessi il 24 giugno 1998. I titoli erano già stati oggetto di una precedente decisione, la n. 10164/2023, con la quale il Collegio aveva accolto la domanda di rimborso respingendo l’eccezione di prescrizione avanzata dall’intermediario.

Salvadanaio a forma di porcellino e mani che lo proteggono
Buoni Fruttiferi Postali: un caso di duplicazione indebita e limiti del ne bis in idem davanti all’ABF (Crypto.it)

Quando però la ricorrente si è presentata per ottenere il pagamento, l’intermediario ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella prospettata, chiedendo inoltre 14 euro per la duplicazione dei buoni, ritenuta, secondo l’operatore, necessaria ai fini della liquidazione. La cliente, ritenendo illegittimi sia l’importo riconosciuto sia il costo richiesto, ha avanzato un nuovo ricorso chiedendo l’integrazione delle somme dovute, il pagamento degli interessi dalla data del primo reclamo dell’8 novembre 2022 e il rimborso delle spese legali affrontate.

L’intermediario ha replicato eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la materia fosse già stata integralmente decisa, e ribadendo che la liquidazione era conforme all’articolo 8 del D.M. Tesoro 24 dicembre 1997.

Il Collegio ha ricostruito la vicenda alla luce dei principi affermati dal Coordinamento ABF, come la decisione n. 3962/2012, che stabilisce come una decisione non possa essere riesaminata dallo stesso organo salvo errori materiali, e la n. 26525/2019, che vieta nuovi ricorsi fondati su circostanze già deducibili nel primo procedimento. In applicazione di tali criteri, il Collegio ha ritenuto inammissibile la parte del ricorso relativa ai rendimenti, poiché si trattava di una richiesta già formulabile nel primo procedimento e non riconducibile né a errori materiali né a fatti sopravvenuti.

La situazione cambia però per quanto riguarda l’addebito dei 14 euro. La ricorrente aveva infatti allegato sia i buoni originali sia i duplicati, dimostrando che non si trattava di titoli smarriti, sottratti o deteriorati. L’unica ragione della duplicazione era la precedente e infondata convinzione dell’intermediario che i buoni fossero prescritti. Proprio perché tale valutazione era stata giudicata erronea dal Collegio nella decisione del 2023, l’addebito dei costi risultava ingiustificato. Il Collegio ha quindi ordinato la restituzione dell’importo, maggiorato degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nel frattempo la ricorrente aveva chiesto anche il rimborso di 120 euro per le spese legali sostenute. Sul punto è intervenuta di recente la decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento, secondo cui la presenza di un professionista, pur non obbligatoria, diventa risarcibile quando l’intermediario tiene un comportamento gravemente scorretto, dilatorio o ostruzionistico. Poiché, anche dopo la decisione del 2023, l’intermediario ha continuato a pretendere somme non dovute, la condotta è stata considerata idonea a rendere necessaria l’assistenza professionale. Per questo il Collegio ha riconosciuto un ristoro equitativo di 120 euro.

La decisione si conclude con l’ordine all’intermediario di rimborsare i 14 euro con interessi, di corrispondere 120 euro per l’assistenza professionale, oltre al versamento di 200 euro alla Banca d’Italia e 20 euro alla ricorrente per il contributo versato a presentazione del ricorso.

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Cosa insegna questa decisione e cosa deve sapere chi possiede buoni fruttiferi postali

Le domande più frequenti degli utenti riguardano proprio la liquidazione dei buoni fruttiferi postali, i rendimenti applicabili e la prescrizione. La vicenda affrontata dal Collegio del 17 luglio 2025 chiarisce alcuni elementi chiave. L’ABF non può riesaminare questioni già decise o deducibili nel primo ricorso, perché ciò contrasterebbe con il principio del ne bis in idem e con l’infrazionabilità della domanda. Questo significa che il cliente deve porre fin da subito tutte le questioni rilevanti sul proprio titolo, inclusi i rendimenti e i calcoli contestati.

La decisione conferma anche che la duplicazione di un buono fruttifero postale è un’operazione a pagamento solo quando il titolo è smarrito, sottratto o materialmente inutilizzabile. Se invece l’intermediario procede alla duplicazione per propria iniziativa, basandosi su valutazioni errate come la presunta prescrizione del titolo, il costo non può ricadere sul cliente.

Sul tema delle spese legali, sempre più consumatori si chiedono se sia possibile ottenere il rimborso dell’assistenza professionale in caso di ricorso ABF. La risposta, dopo la decisione del Coordinamento n. 4580/2025, è positiva quando l’intermediario mantiene un atteggiamento ingiustificatamente ostile o dilatorio, rendendo indispensabile il supporto di un esperto anche in una procedura che non richiede formalmente un legale.

In questo quadro la decisione del Collegio mostra come l’ABF rappresenti uno strumento efficace per correggere comportamenti impropri nella fase di esecuzione delle decisioni e per garantire un adeguato ristoro al cliente, purché la domanda sia fondata su elementi nuovi e non già oggetto di un precedente giudizio.

Se un risparmiatore riceve una liquidazione inferiore al previsto, o si vede addebitare costi non dovuti, può quindi agire facendo valere il proprio diritto, sapendo però che la struttura del procedimento richiede coerenza, completezza delle domande e possibilità di dimostrare eventuali scorrettezze nella condotta dell’intermediario.

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