ISEE figli minorenni: gli sbagli più gravi quando i genitori vivono separati

Isee con genitori non sposati e non conviventi: cosa cambia con il trasferimento di residenza e come funziona la regola del genitore attratto. L’Inps chiarisce i casi in cui i redditi devono essere integrati e come gestire correttamente l’assegno unico.

L’argomento dell’Isee minorenni è spesso fonte di dubbi, soprattutto quando i genitori non sono sposati e non vivono più sotto lo stesso tetto. La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.C.M. n. 159/2013, che regola le modalità di calcolo e le eccezioni rispetto alla composizione del nucleo familiare. In particolare, l’articolo 7 introduce il concetto di “genitore attratto”, che comporta l’inclusione del genitore non convivente nell’Isee del figlio, salvo alcuni casi specifici. Sapere quando ciò avviene è essenziale per la corretta presentazione della DSU e per la richiesta di prestazioni sociali agevolate legate ai minorenni, come ad esempio l’assegno unico universale.

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Isee minorenni, gli errori gravissimi da evitare se i genitori non sono sposati e vivono separati – crypto.it

Molti si chiedono se, dopo un cambio di residenza, sia necessario aggiornare subito l’Isee o se sia possibile continuare a utilizzare quello già presentato. La risposta dipende dalle date di scadenza e dalle regole generali: l’Isee 2025 resta valido fino al 31 dicembre 2025, ma dopo il trasferimento di residenza è consigliabile aggiornare la DSU per riflettere la nuova composizione familiare, evitando discrepanze che potrebbero emergere in fase di controlli da parte dell’Inps.

Come funziona l’Isee per i minorenni con genitori non conviventi

Per le prestazioni rivolte ai minori, il genitore non convivente che abbia riconosciuto il figlio rientra di diritto nell’Isee del minore, tranne quando ricorre una delle condizioni previste dall’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013: matrimonio con un altro soggetto, figli con altra persona, presenza di un provvedimento giudiziario che stabilisca il pagamento di assegni periodici, provvedimenti di allontanamento o decadenza dalla responsabilità genitoriale, oppure accertata estraneità affettiva ed economica.

In tutti gli altri casi, l’Isee minorenni viene calcolato integrando i redditi e il patrimonio del genitore non convivente attraverso una componente aggiuntiva. Questo avviene tramite il quadro D della DSU, che serve proprio per raccogliere i dati economici del genitore esterno al nucleo anagrafico. In assenza di questi elementi, la domanda per le prestazioni agevolate rivolte al figlio potrebbe essere respinta o considerata incompleta.

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Come funziona l’Isee per i minorenni con genitori non conviventi – crypto.it

Secondo quanto chiarito dall’Inps e da diverse fonti specializzate in materia di previdenza e diritto tributario, questa regola serve a evitare fenomeni di sottostima della capacità economica, che si verificherebbero se si considerasse solo il reddito del genitore convivente. Per questo motivo, anche se il figlio mantiene la residenza con il padre, la madre che richiede prestazioni per il minore deve indicare nella DSU i dati relativi al padre, salvo rientrare in uno dei casi di esclusione.

Isee, assegno unico e obblighi dopo il cambio residenza

Il cambio di residenza del genitore comporta alcune conseguenze pratiche, ma non altera il diritto all’assegno unico universale, che può continuare a essere erogato a chi lo ha richiesto, anche se non convive con il minore. Lo specifica la Circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022, chiarendo che il requisito della convivenza non è indispensabile, purché entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio.

Dopo il cambio di residenza, tuttavia, l’Isee andrebbe aggiornato quanto prima, in modo da fotografare la nuova situazione familiare ed evitare possibili contestazioni. Rimane valido l’Isee 2025 fino a fine anno, ma per le richieste future, come agevolazioni scolastiche o accesso a bonus comunali, sarà necessario presentare la nuova DSU con i dati aggiornati.

Gli esperti in materia fiscale sottolineano che la mancanza di assegni di mantenimento non comporta di per sé l’esclusione del genitore non convivente dal calcolo dell’Isee. In assenza di provvedimenti giudiziari, infatti, il principio generale resta quello dell’inclusione, salvo rientrare in una delle situazioni previste dall’articolo 7. Ciò significa che, anche se il genitore non versa alcun contributo economico, la sua condizione reddituale e patrimoniale deve comunque essere considerata per le prestazioni legate al minore.

Il quadro normativo attuale, quindi, non lascia spazio a dubbi: i genitori non sposati e non conviventi devono prestare la massima attenzione nella compilazione dell’Isee minorenni. Questo strumento rimane determinante per accedere a numerose agevolazioni, dall’assegno unico alle prestazioni sociali agevolate, e conoscere le regole permette di evitare errori che potrebbero comportare ritardi o rigetti nelle richieste.

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