Il TFR non arriva a tutti i lavoratori allo stesso tempo dopo aver maturato i requisiti per la pensione Fornero. Bisogna distinguere diversi casi.
Il Trattamento di Fine Rapporto viene erogato ai dipendenti pubblici e privati al termine del rapporto di lavoro indipendentemente dal motivo della conclusione. Licenziamento, dimissioni, pensionamento danno diritto ugualmente al TFR ossia alla somma che è stata accumulata durante la carriera lavorativa.

Tra i vantaggi che i dipendenti hanno rispetto i lavoratori autonomi c’è quello di poter percepire il Trattamento di Fine Rapporto. Si tratta di una specie di buonuscita calcolata in base all’accantonamento annuale di una quota di retribuzione lorda del lavoratore. Se l’importo sarà entro i 50 mila euro verrà corrisposto in un’unica soluzione, tra 50 mila e 100 mila in due rate e oltre i 100 mila euro in tre rate.
I tempi di erogazione non sono specifici. In generale potremmo dire che i dipendenti potranno considerarsi fortunati se riusciranno a ricevere la somma in pochi mesi e senza dover mettere di mezzo un avvocato. E parliamo di dipendenti privati. Per quelli pubblici la situazione è più complessa. I tempi di attesa possono arrivare anche a sette anni. Questa attesa è incostituzionale ma continua a verificarsi.
TFR per dipendenti pubblici di enti non economici
Approfondiamo un caso particolare, quello dei dipendenti pubblici di enti non economici. Arrivati alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata Fornero quanto bisognerà attendere per ricevere il TFR? In generale valgono le stesse regole previste per tutti i dipendenti pubblici. Vige, dunque, la rateizzazione per importi oltre i 50 mila euro con cadenza annuale.

La prima rata o le prime due (nel caso di importo superiore a 100 mila euro) saranno di 50 mila euro l’una. La terza, invece, sarà pari all’importo residuo. Queste regole, come detto, sono valide per tutti i lavoratori nelle amministrazioni pubbliche rientranti nella lista dell’Istituto Nazionale di Statistica visualizzabile sul portale ISTAT. Include anche gli enti di regolazione dell’attività economica come l’ENAC.
Concentriamoci, ora, sui termini di pagamento del TFR (ricordiamo che per le assunzioni nella PA fino al 2001 spetta il Trattamento di Fine Servizio). Sul sito INPS si legge che il pagamento deve avvenire entro 105 giorni in caso di decesso o inabilità, dopo 12 mesi per termine del contratto a tempo determinato, per risoluzione unilaterale del datore di lavoro per raggiungimento della pensione anticipata o per raggiungimento del limite di età e dopo 24 mesi in tutti gli altri casi. In caso di ritardo spettano gli interessi.