L’INPS cambia rotta e amplia l’esenzione fiscale per le vittime del dovere, recependo l’orientamento della Cassazione e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
La novità coinvolge tutti i trattamenti pensionistici INPS derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche quando non esiste un collegamento diretto con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Previsti anche rimborsi sulle trattenute IRPEF già applicate nel 2026.
Esenzione IRPEF, pensioni INPS, vittime del dovere, rimborsi fiscali, addizionali regionali e comunali, cedolino pensione, ObisM, ricostituzione pensione e familiari superstiti tornano al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione della Circolare n. 51/2026. L’intervento dell’Istituto arriva dopo le pronunce della Corte di Cassazione e dopo la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che hanno superato la lettura restrittiva applicata finora.
La novità non riguarda soltanto chi percepisce una pensione direttamente legata all’evento lesivo, ma anche chi possiede più trattamenti pensionistici, compresi quelli ottenuti attraverso cumulo, totalizzazione o computo nella Gestione separata.
L’effetto pratico si riflette direttamente sull’importo netto della pensione, con l’eliminazione delle trattenute fiscali e il riconoscimento dei rimborsi sui ratei già tassati nel 2026.
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Con la Circolare n. 51/2026, l’INPS recepisce ufficialmente l’indirizzo della Corte di Cassazione e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, estendendo l’esenzione IRPEF a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti.
La nuova interpretazione supera definitivamente la precedente impostazione, che limitava il beneficio soltanto alle pensioni direttamente collegate all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status. Da ora, invece, l’esenzione si applica anche agli assegni previdenziali privi di un collegamento diretto con l’evento lesivo, purché derivino da iscrizioni assicurative obbligatorie gestite dall’INPS.
La base normativa resta l’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016, che aveva già esteso alle vittime del dovere gli stessi benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e delle stragi di tale matrice. Le pronunce della Cassazione hanno però chiarito che una lettura troppo restrittiva della norma non risultava coerente con la finalità della tutela fiscale riconosciuta dal legislatore.
La platea dei beneficiari comprende le vittime del dovere riconosciute secondo la normativa vigente, i soggetti equiparati ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005 e i familiari superstiti titolari di pensione.
L’elemento decisivo resta il riconoscimento dello status tutelato dalla disciplina speciale. Una volta accertato questo requisito, il regime fiscale agevolato si estende ai trattamenti pensionistici INPS derivanti da contribuzione obbligatoria, compresi quelli liquidati attraverso cumulo contributivo, totalizzazione o computo nella Gestione separata.
L’esenzione riguarda sia l’IRPEF sia le addizionali regionali e comunali. Di conseguenza, il pensionato vedrà aumentare l’importo netto mensile dell’assegno grazie alla rimozione delle trattenute fiscali applicate fino ad oggi.
Rimborsi sulle trattenute già operate nel 2026
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina riguarda i rimborsi fiscali sui ratei pensionistici già tassati nel corso del 2026.
L’INPS applicherà l’esenzione dal primo rateo utile successivo alla domanda di ricostituzione della pensione e provvederà a restituire le ritenute IRPEF e le addizionali già trattenute sui pagamenti effettuati a partire da gennaio 2026.
La domanda di ricostituzione diventa quindi il passaggio operativo centrale per ottenere l’adeguamento del trattamento pensionistico già in pagamento. L’Istituto ha annunciato che fornirà ulteriori istruzioni con un successivo messaggio dedicato alle modalità di presentazione delle istanze e alla gestione delle richieste di esenzione.
Per gli anni fiscali precedenti al 2026, invece, il recupero delle imposte versate segue una procedura diversa. In questi casi il contribuente dovrà presentare apposita istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste per il recupero delle somme indebitamente trattenute.
Dopo l’attivazione del beneficio fiscale, diventa fondamentale verificare attentamente il cedolino pensione e il certificato ObisM rilasciato dall’INPS.
Nel prospetto pensionistico dovranno comparire l’azzeramento delle trattenute IRPEF e l’eliminazione delle addizionali regionali e comunali sui trattamenti interessati dall’esenzione fiscale. La verifica risulta importante anche per controllare il corretto rimborso delle somme già trattenute sui ratei del 2026.
Per le annualità precedenti, invece, conviene conservare tutta la documentazione fiscale e previdenziale utile da allegare all’eventuale richiesta di rimborso da presentare all’Agenzia delle Entrate.
La nuova interpretazione adottata dall’INPS produce effetti anche sui familiari superstiti titolari di pensione.
Restano ferme le regole ordinarie che disciplinano l’accesso alla pensione ai superstiti, le quote spettanti e le eventuali soglie reddituali previste dalla normativa previdenziale. L’esenzione fiscale interviene però sul trattamento tributario dell’assegno pensionistico, eliminando IRPEF e addizionali quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale sulle vittime del dovere.
Il beneficio non introduce una nuova prestazione previdenziale e non modifica la natura della pensione già riconosciuta. La novità riguarda esclusivamente il prelievo fiscale applicato al trattamento pensionistico, che viene eliminato nei casi riconosciuti dall’INPS alla luce delle indicazioni della Cassazione e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2025.
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