Una decisione destinata a incidere su migliaia di posizioni pensionistiche: l’INPS recepisce una sentenza chiave e modifica le regole sul riscatto militare.
Anche chi aveva già raggiunto il limite massimo potrà ora accedere a una nuova opportunità. E si riapre la partita per le domande respinte.

Nel complesso sistema delle pensioni pubbliche, ogni interpretazione normativa può cambiare scenari consolidati. La recente evoluzione coinvolge il riscatto del servizio militare, un tema cruciale per chi ha costruito la propria carriera nella Pubblica amministrazione.
Riscatto militare: cosa cambia con il messaggio INPS n. 981/2026
Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, l’INPS recepisce la sentenza n. 8/2025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti e supera un orientamento restrittivo consolidato. Fino a oggi, sulla base della circolare n. 119/2018, l’Istituto considerava inammissibile la domanda di riscatto militare quando il richiedente aveva già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazione contributiva.
La nuova interpretazione cambia prospettiva. Il limite dei cinque anni, previsto dal decreto legislativo n. 165/1997, resta fermo ma non impedisce più la presentazione della domanda. L’INPS consente ora di intervenire sulla composizione delle maggiorazioni, mantenendo invariato il tetto complessivo.
Il quadro normativo di riferimento resta articolato. L’articolo 5 stabilisce il limite generale dei cinque anni e disciplina la possibilità di riscattare ulteriori periodi. L’articolo 7 introduce però un’eccezione rilevante per le maggiorazioni maturate entro il 31 dicembre 1997, che restano valide anche oltre il limite, pur senza possibilità di incremento successivo.
Su questa base, la Corte dei Conti ha ritenuto errata l’interpretazione precedente, aprendo alla possibilità di presentare domanda anche in presenza del tetto già raggiunto. Il messaggio INPS traduce questo principio in istruzioni operative vincolanti.
Perché il riscatto diventa più conveniente e a chi si applica
La novità assume particolare rilievo per il personale militare e per i corpi di polizia. I periodi di servizio precedenti al 1° gennaio 1998 ricadono infatti nel sistema retributivo, dove ogni anno di anzianità incide direttamente sull’importo della pensione con un coefficiente del 2,4%.
Le maggiorazioni maturate dopo il 1997 rientrano invece nel sistema contributivo e non producono effetti sull’assegno pensionistico. Il nuovo meccanismo consente quindi di sostituire periodi meno vantaggiosi con altri più rilevanti ai fini del calcolo della pensione.
In concreto, il contribuente può riscattare anni iniziali di carriera, più “pesanti” sotto il profilo previdenziale, rinunciando alle maggiorazioni automatiche più recenti. Il totale resta invariato entro il limite dei cinque anni, ma il risultato finale diventa più favorevole.
Un esempio chiarisce il funzionamento. Un militare con sei anni di servizio tra il 1980 e il 1985 può riscattare un anno. Anche se ha già maturato cinque anni di maggiorazione, l’INPS accoglie la domanda e procede allo scomputo di un anno partendo dalla maggiorazione più recente. Il risultato finale resta di cinque anni complessivi, ma con una diversa composizione più vantaggiosa.
Lo scomputo segue sempre un criterio cronologico inverso, mentre le maggiorazioni già riscattate con onere interamente pagato restano intoccabili. Il costo del riscatto risulta agevolato, pari al 27% dell’onere ordinario, calcolato in base al sistema retributivo o contributivo.
Le nuove regole si applicano a tutto il pubblico impiego, con indicazioni specifiche per Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza. Per il comparto Difesa, che comprende Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, valgono i principi generali ma serve una verifica individuale della posizione.
La facoltà riguarda il personale ancora in servizio al momento della domanda. I soggetti transitati al settore civile restano esclusi. Possono intervenire anche i superstiti entro 90 giorni dal decesso.
Una limitazione riguarda i corsi da allievo svolti dopo il 1° gennaio 1998 nelle Forze di polizia a ordinamento civile, che restano esclusi da questa forma di riscatto agevolato.





