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Economia

Libretti Postali cointestati: Poste Italiane costretta a pagare dopo lo sblocco della Cassazione

Pubblicato da
Angelina Tortora

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione cambia il destino dei rimborsi dei Libretti Postali cointestati, rafforzando i diritti del titolare superstite e limitando ogni possibilità di blocco da parte degli eredi.

La decisione chiarisce finalmente come funzionano i rimborsi dopo un decesso e quando Poste Italiane può davvero fermare un pagamento. Una svolta che interessa migliaia di risparmiatori, spesso coinvolti in lunghe attese e contestazioni familiari.

Libretti Postali cointestati: Poste Italiane costretta a pagare dopo lo sblocco della Cassazione (Crypto.it)

Molti correntisti ignorano che i Libretti Postali aggiornati dopo una certa data rispondono a regole diverse rispetto al passato. Il tema diventa ancora più attuale quando si parla di rapporti cointestati, clausole di pari facoltà, successioni delicate e opposizioni degli eredi. Comprendere come si applica la normativa del 2002, cosa prevede la Cassazione e come si comporta Poste Italiane permette di evitare errori e ritardi. Il tutto mentre cresce l’interesse anche per strumenti collegati, come i Buoni Fruttiferi Postali, spesso oggetto degli stessi dubbi su rimborsi, valori e modalità operative.

Libretti Postali cointestati: la svolta della Cassazione che sblocca i rimborsi

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28935/2025, ha stabilito che il titolare superstite di un Libretto Postale cointestato al 50% ha diritto immediato alla propria quota, anche in presenza dell’obiezione degli eredi del correntista deceduto. La decisione si fonda sull’applicazione del decreto ministeriale 6 giugno 2002, che equipara i Libretti Postali ai conti correnti bancari per quanto riguarda il funzionamento dei rapporti cointestati.

Libretti Postali cointestati: la svolta della Cassazione che sblocca i rimborsi (Crypto.it)

Il caso esaminato riguardava un Libretto originariamente aperto nel 1991, quindi in un’epoca ancora regolata dai DPR 156/1973 e 256/1989, norme che consentivano il blocco delle somme anche in presenza del dissenso di un solo erede. Tuttavia, quel Libretto era stato sostituito nel 2003, quindi rientrava nel regime successivo al decreto del 2002. Proprio questa sostituzione ha permesso alla Cassazione di applicare la normativa attuale, con la conseguenza che gli eredi non possono impedire il rimborso della quota spettante al cointestatario superstite.

La Suprema Corte precisa che Poste Italiane non può sospendere i pagamenti in assenza di un provvedimento giudiziario, perché una semplice opposizione degli eredi non ha alcun valore ostativo. Il principio vale per tutti i Libretti Postali aggiornati o sostituiti dopo l’entrata in vigore del decreto.

Il meccanismo tutela il risparmiatore e chiarisce una questione che ha generato per anni incertezze agli sportelli, soprattutto nei casi di libretti cointestati con clausole di pari facoltà di rimborso.

Rimborsi e successioni: quando Poste Italiane può davvero bloccare le somme

La Cassazione ribadisce che Poste Italiane deve procedere al rimborso della quota del cointestatario superstite quando il Libretto è regolato dal decreto del 2002, e non può appellarsi a normative superate per sospendere le operazioni. L’opposizione degli eredi non basta e non rientra tra le motivazioni legittime per rifiutare il pagamento.

Solo un atto giudiziario, come un sequestro o un provvedimento cautelare, può imporre temporaneamente il blocco delle somme. In tutti gli altri casi, la tutela del titolare superstite prevale, proprio perché la normativa equipara il Libretto ai conti correnti cointestati tradizionali.

Il principio si collega anche ai Buoni Fruttiferi Postali con clausola PFR, cioè quelli che prevedono il rimborso anche senza quietanza congiunta. Già con l’ordinanza 16458 del 13 giugno 2024, la Cassazione aveva chiarito che il cointestatario ha pieno diritto al rimborso, senza necessità della firma di tutti gli aventi diritto. Anche qui gli eredi non possono bloccare l’operazione con un semplice dissenso.

Molti si chiedono quanto valgano questi strumenti e come si calcola il rimborso. Il valore dipende dal prodotto sottoscritto e dai rendimenti previsti alla scadenza, indicati nei fogli informativi aggiornati, mentre per i Libretti la quota spettante è quella derivante dalla cointestazione e dalle pattuizioni iniziali.

Le domande più frequenti riguardano cosa fare in caso di opposizione degli eredi, come si dimostra la cointestazione e quali documenti servono allo sportello. La sentenza permette di rispondere con chiarezza: la cointestazione e la clausola di rimborso valgono più del dissenso dei familiari, e Poste può chiedere solo un documento d’identità valido e l’originale del Libretto.

Riepilogo: cosa cambia e cosa devono fare i contribuenti

• Il cointestatario superstite di un Libretto Postale ha diritto immediato alla propria quota.
• Gli eredi non possono bloccare il rimborso con una semplice opposizione.
• Poste Italiane può sospendere i pagamenti solo in presenza di un atto giudiziario.
• I Libretti aggiornati o sostituiti dopo il 2002 seguono le regole attuali, non quelle precedenti.
• Lo stesso principio vale per i Buoni Fruttiferi Postali con clausola PFR.
• I contribuenti possono richiedere il rimborso esibendo documento e Libretto, senza necessità di quietanza congiunta.

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