Le spese scolastiche dei figli possono essere rimborsate tramite welfare aziendale e, allo stesso tempo, detratte nella dichiarazione dei redditi. Ma attenzione: se i due benefici si sommano oltre l’importo effettivamente sostenuto, il contribuente deve intervenire. Le regole dell’Agenzia delle Entrate prevedono specifici correttivi per evitare una doppia agevolazione.
Il tema delle detrazioni fiscali collegate alle spese scolastiche è sempre molto delicato, soprattutto quando si intreccia con i rimborsi ottenuti attraverso piani di welfare aziendale. Capita, ad esempio, che le famiglie dichiarino 3.000 € di spese sostenute per l’istruzione dei figli, ricevano 2.500 € di rimborsi dal datore di lavoro e abbiano già fruito di una detrazione fino a 800 €. In casi come questi si rischia che il totale dei vantaggi fiscali superi la spesa effettiva, configurando un’anomalia da correggere.

La dichiarazione precompilata dell’anno successivo espone i rimborsi come redditi soggetti a tassazione separata. Tuttavia, il contribuente può modificarla se non ha effettivamente fruito delle detrazioni per le spese rimborsate o se aveva già calcolato le detrazioni al netto dei rimborsi ricevuti. La possibilità di rettifica serve proprio a mantenere coerenza tra importi spesi, rimborsi percepiti e detrazioni applicate.
Welfare aziendale e detrazione spese scolastiche: il quadro normativo
Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, i rimborsi ottenuti tramite welfare aziendale per le spese scolastiche dei figli devono essere indicati tra i redditi soggetti a tassazione separata. In particolare, confluiscono nel rigo M3 con codice 1 del modello 730 o nel rigo RM3 del modello Redditi. Questo perché i rimborsi ricevuti negli anni successivi all’effettiva spesa sono considerati emolumenti riferiti ad anni precedenti.
Le spese scolastiche, d’altro canto, rientrano tra gli oneri detraibili previsti dall’art. 15 del TUIR, con una detrazione pari al 19% e un tetto massimo di 800 € per figlio. Se il contribuente ottiene un rimborso per le stesse spese già detratte, deve tener conto che la detrazione fruita non può cumularsi al rimborso: in caso contrario scatterebbe una duplicazione del beneficio.

Per questo motivo, in fase di dichiarazione, il contribuente ha l’onere di verificare se le somme indicate nel modello precompilato corrispondono all’effettivo vantaggio ottenuto. Se ha già considerato le spese al netto dei rimborsi, potrà ridurre o eliminare gli importi esposti tra i redditi da tassazione separata.
Come modificare la dichiarazione precompilata
In concreto, quando le spese sostenute risultano inferiori alla somma di rimborsi e detrazioni, il contribuente deve correggere i dati inseriti nella precompilata. Ad esempio, se le spese ammontano a 3.000 €, i rimborsi ricevuti a 2.500 € e la detrazione fruita a 800 €, occorre ridurre la detrazione indicata a 300 €, evitando così la duplicazione del beneficio fiscale.
La correzione può essere effettuata direttamente online, accedendo alla sezione dedicata della dichiarazione precompilata, oppure tramite un intermediario abilitato. In questo modo, i rimborsi saranno assoggettati a tassazione separata solo nella misura effettivamente dovuta, mentre la detrazione resterà proporzionata alle spese sostenute e non rimborsate.
Gli esperti di fiscalità ricordano che il principio generale resta quello della coerenza: le spese scolastiche possono generare un risparmio fiscale tramite detrazione o rimborso, ma mai in misura superiore al costo effettivo. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, così come chiarito anche nei documenti di prassi più recenti, confermano che la dichiarazione può essere modificata dal contribuente per allineare la posizione fiscale alla reale entità delle spese sostenute.