Quando una persona decede lasciando un testamento olografo non ancora pubblicato, gli eredi devono comunque occuparsi delle imposte sugli immobili. La legge stabilisce responsabilità precise per IMU e Irpef/cedolare nel periodo compreso tra la data del decesso e quella della pubblicazione del testamento.
Nel caso in cui il decesso avvenga ma il contenuto del testamento venga conosciuto solo mesi dopo, la gestione fiscale degli immobili ereditati può sollevare dubbi. In particolare, chi deve pagare l’IMU e le imposte sui canoni di locazione nel periodo transitorio?

Quando il testatore ha attribuito in maniera specifica i beni immobili nel proprio testamento olografo, il problema si pone proprio nel tempo che intercorre tra l’apertura della successione (data del decesso, ai sensi dell’art. 456 del Codice civile) e la pubblicazione del testamento. Durante tale fase, infatti, gli eredi non sono ancora assegnatari definitivi di singoli beni, ma risultano titolari in comunione ereditaria sull’intero patrimonio, compresi gli immobili.
IMU e Irpef prima della pubblicazione del testamento: obblighi pro quota
Nella fase iniziale successiva alla morte del de cuius, fino alla pubblicazione del testamento, i beni caduti in successione si considerano in comproprietà indivisa tra gli eredi. Questa condizione è disciplinata dagli articoli 713 e seguenti del Codice civile. Fino a quando non avviene la divisione ereditaria o l’attribuzione specifica dei beni tramite il testamento, ogni erede risulta comproprietario pro quota e quindi è tenuto al pagamento delle imposte relative agli immobili.

Nel caso specifico di tre figli eredi, ciascuno sarà tenuto a versare IMU e Irpef/cedolare in misura pari a un terzo del totale per il periodo che va dalla data del decesso (ottobre 2024) fino alla pubblicazione del testamento (aprile 2025). Lo confermano anche fonti autorevoli come il sito VisureItalia, che chiarisce come l’obbligo IMU decorra dalla data di apertura della successione e che il pagamento in comproprietà sia la regola fino alla definizione delle quote ereditarie. Anche per quanto riguarda i redditi da locazione, ciascun erede sarà soggetto all’Irpef o alla cedolare secca in relazione alla quota di reddito a lui imputabile nel periodo di comunione.
Dal testamento pubblicato in poi: assegnazione e obblighi individuali
Una volta avvenuta la pubblicazione del testamento olografo — come nel caso in oggetto, nell’aprile 2025 — si passa dalla comunione ereditaria all’attribuzione specifica dei beni. Se il testatore ha assegnato esplicitamente i singoli immobili a ciascun figlio per evitare comproprietà, dal momento della pubblicazione ogni erede diventa proprietario esclusivo degli immobili a lui destinati.
Da quel momento, ciascun erede è tenuto al pagamento integrale dell’IMU e dell’Irpef o cedolare sugli immobili ricevuti, senza più ripartizione tra le parti. Per esempio, se un figlio riceve un immobile locato, sarà l’unico soggetto passivo per l’<strong’imposta municipale e per la tassazione sul reddito da locazione. Il passaggio da comproprietà a titolarità esclusiva è riconosciuto dal momento della pubblicazione, anche se gli effetti giuridici del testamento retroagiscono alla data del decesso.
Tuttavia, dal punto di vista fiscale, la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria (in particolare l’Agenzia delle Entrate) concordano nel ritenere che le imposte sugli immobili vadano suddivise tra gli eredi pro quota fino al momento in cui le disposizioni testamentarie sono rese pubbliche e quindi opponibili. Per questo, fino ad aprile 2025 l’obbligo fiscale grava in egual misura sui tre figli, ciascuno per un terzo, e solo da quel momento ciascuno sarà fiscalmente responsabile degli immobili assegnati.