Mai più ostacoli in condominio. Anche se sembra impossibile intervenire senza il consenso di tutti, oggi esistono norme precise che consentono di migliorare la vivibilità degli spazi comuni in modo legale, autonomo e rispettoso. Un equilibrio tra diritti individuali e regole condivise che molti ignorano, ma che fa la differenza nella vita quotidiana. Chi affronta barriere architettoniche o ha esigenze particolari ora può agire senza più sentirsi prigioniero di regole ingiuste.
Una rampa troppo stretta, una scala inaccessibile o un ingresso difficile da attraversare non sono più ostacoli insormontabili. Oggi la legge tutela chi vuole adattare le aree comuni alle proprie esigenze, senza dover rincorrere approvazioni o votazioni condominiali che spesso bloccano ogni iniziativa. È una realtà ancora poco conosciuta, ma concreta, e nasce da un principio stabilito dal Codice Civile.
Cosa succede, ad esempio, se una persona con disabilità ha bisogno di installare un servoscala nel vano comune? Non serve più l’approvazione dell’assemblea. Basta inviare una comunicazione all’amministratore e, trascorsi tre mesi senza contestazioni valide, l’opera può essere realizzata a proprie spese. Lo stesso vale per chi ha bisogno di allargare la porta d’ingresso per il passaggio di una carrozzina. La legge è chiara: se l’intervento non limita l’uso degli altri condomini, non compromette la struttura e rispetta il decoro dell’edificio, è legittimo.
Il diritto di usare le parti comuni in modo più intenso
L’articolo 1102 del Codice Civile consente a ogni condomino di utilizzare le parti comuni in maniera più intensa, apportando modifiche a proprie spese, purché siano rispettati tre requisiti: non alterare la destinazione d’uso, non impedire agli altri un uso analogo e non causare danni alla struttura o all’estetica dell’edificio.
Questa norma consente interventi mirati, senza dover attendere decisioni collegiali. Ad esempio, l’installazione di una tettoia per proteggere un accesso, se non ostacola gli altri e non cambia la funzione dell’area, è ammissibile. La giurisprudenza ha confermato che l’uso più intenso della cosa comune è lecito se non priva gli altri della possibilità teorica di fare lo stesso.
Anche le opere che migliorano l’accessibilità rientrano in questa categoria. La legge 13/1989 tutela il diritto alla mobilità, prevedendo che chi ha necessità legate a disabilità possa realizzare a proprie spese interventi per eliminare le barriere architettoniche. Nessun voto, nessuna maggioranza da raggiungere: solo una comunicazione e il rispetto delle regole.
Modifiche legittime o innovazioni? La linea da non superare
Attenzione però a distinguere le modifiche consentite dalle innovazioni. Se un intervento modifica la struttura o la destinazione delle parti comuni, ricade sotto l’articolo 1120 del Codice Civile e richiede una delibera assembleare. Ma se l’opera non toglie spazio o funzione agli altri, è a carico del singolo e non viola regolamenti, allora rientra nei limiti della legittimità.
I tribunali hanno stabilito che anche se un intervento non piace a tutti, non può essere vietato se rispetta la norma. È il caso di una tettoia, di una pedana mobile, o dell’allargamento di un accesso. La legge permette di agire, ma sempre nel rispetto dell’equilibrio tra interesse individuale e convivenza collettiva. Il condominio non è un limite, ma un contesto dove il diritto può diventare un alleato. E dove la libertà si esercita anche attraverso piccoli gesti concreti.