Se il canone dell’affitto è troppo alto ci sono dei metodi per pagare meno. Vediamo chi può approfittarne e quando.
Ci sono dei casi in cui è possibile chiedere e ottenere una riduzione del canone d’affitto. Bisogna cogliere al volo la possibilità di pagare una cifra minore ogni mese soprattutto se la somma pattuita inizialmente è diventata insostenibile perché sono cambiate le condizioni economiche familiari.

Il contratto d’affitto specifica la somma che l’inquilino ogni mese dovrà corrispondere al proprietario dell’immobile per viverci. La durata del contratto varia in base alla tipologia stipulata, 4+4 con contratto a canone libero, 3+2 con contratto a canone concordato, fino a 18 mesi con contratto transitorio e da 3 a 36 mesi per contratto per studenti.
Durante il periodo di locazione può accadere che l’importo stabilità inizialmente diventi troppo alto da sostenere o esagerato per lo stato della casa. A determinate condizioni è possibile chiedere una riduzione del canone al proprietario. Il motivo più comune e noto è quello per difficoltà economiche legate alla perdita del lavoro, alla riduzione dell’orario di lavoro o alla cassa integrazione. Ma ci sono altre circostanze meno conosciute che permettono di abbassare l’affitto.
I casi in cui si può chiedere la riduzione dell’affitto
Il primo caso è la presenza di difetti nell’immobile venuti alla luce solo dopo che l’inquilino ha iniziato a vivere nell’appartamento ossia in seguito alla stipula del contratto. Alcuni esempi di difetti sono la chiusura problematica delle finestre, l’insorgenza di muffa, il condizionatore che non funziona.

Questi comportano una riduzione del valore dell’immobile e, di conseguenza, la possibilità di ridurre proporzionalmente l’affitto avendo constatato che le condizioni originarie su cui si basava il primo calcolo sono in realtà diverse. L’articolo di riferimento del Codice Civile è il numero 1578.
Il secondo caso riguarda l’urgenza di opere di ristrutturazione. Secondo l’articolo 1584 se l’esecuzione delle riparazioni dovesse superare di oltre un sesto la durata della locazione e i venti giorni allora l’inquilino avrebbe diritto ad una riduzione del canone. La misura di questa riduzione non è definita dalla Legge in modo univoco perché proporzionale alla durata delle riparazioni e all’entità del mancato godimento delle stesse.
Se la mancata ristrutturazione, poi, dovesse rendere inabitabile parte dell’immobile allora il conduttore potrebbe sciogliere il contratto d’affitto prima del termine. Dove si verificassero le condizioni descritte l’inquilino potrà inviare la richiesta di riduzione del canone tramite raccomandata e il nuovo accordo raggiunto dovrà essere sottoscritto tramite scrittura privata e comunicato all’Agenzia delle Entrate con compilazione del modello RI.I.