Se non avete ricevuto la quattordicesima potreste aver superato il limite reddituale imposto dall’INPS.
Per stabilire il diritto alla quattordicesima bisogna sapere quali sono i redditi che incidono nel conteggio dei limiti da non superare per ricevere i soldi a giugno oppure dicembre. Il dubbio di molti italiani è se bisogna considerare il reddito del titolare della pensione oppure quello familiare.

Oggi è l’ultimo giorno di erogazione delle pensioni di luglio. Molti pensionati saranno stati contenti di aver ricevuto un importo superiore rispetto al solito grazie alla quattordicesima. Non si tratta di una mensilità in più, la cifra è fissa e dipende dagli anni di contributi al momento del pensionamento e dal reddito del percettore. C’è anche il requisito anagrafico da soddisfare, la quattordicesima spetta solo avendo compiuto 64 anni di età.
Tornando al limite reddituale questo è fondamentale per capire se la mancata erogazione della quattordicesima sia legata proprio al fatto che si è superata la soglia imposta dalla normativa. I percettori sono coloro che hanno redditi entro 1,5 volte il minimo oppure fino a 2 volte il minimo anche se l’importo sarà ridotto. Ma quali sono i redditi da considerare nel conteggio?
Cosa sapere sui limiti di reddito della quattordicesima
Hanno ricevuto la quattordicesima in misura piena nel 2025 gli over 64 con reddito entro 1,5 volte il minimo ossia fino a 11.766,30 euro. L’importo viene ridotto per coloro che hanno un reddito tra 1,5 volte e 2 volte il minimo ossia entro 15.688,40 euro. La somma specifica, poi, dipenderà anche dagli anni di contributi (fino a 15, da 15 a 25 e oltre 25 per dipendenti e fino a 18 anni, da 18 a 28 e oltre 28 anni per gli autonomi) e dal tipo di pensione (da lavoro dipendente o autonomo). In generale, gli importi per il 2025 vanno da 336 euro fino a 655 euro.

Per verificare il diritto alla quattordicesima bisogna sapere che nel conteggio si considera unicamente il reddito del titolare della prestazione e non il reddito familiare. Lo stabilisce l’articolo 5 del Dl 81/2007. Si rileva, dunque, solo il reddito complessivo individuale del percettore della pensione. In questo reddito convergono i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure ad imposta sostitutiva.
Non vengono conteggiati, invece, i redditi che derivano dall’indennità di accompagnamento, dall’assegno per il nucleo familiare, dagli assegni familiari, dal reddito della casa di abitazione, dai trattamenti di fine rapporto e dalle competenze arretrate soggette a tassazione separata. Questi redditi sono esclusi dal calcolo del reddito massimo da non superare per avere diritto alla quattordicesima.