Scopriamo quando si può avviare un’istanza per ottenere il rimborso fiscale delle ritenute sulla pensione.
Leggendo il cedolino della pensione si notano subito le trattenute che fanno abbassare l’importo netto percepito. Tenere sotto controllo ogni sezione del documento e saperla interpretare correttamente è fondamentale per evitare di perdere soldi.

Il cedolino della pensione è un documento che contiene numerose informazioni. La maggior parte dei pensionati nemmeno le nota e va direttamente a leggere l’importo netto dell’assegno pensionistico. Una mossa sbagliata perché così non ci si renderà conto di eventuali sbagli. Nel cedolino si trovano le voci sui prelievi fiscali, eventuali accrediti, sugli indici di inflazione stabiliti dall’ISTAT e sulle eventuali trattenute di prestiti in atto.
Al cedolino si accede tramite portale dell’INPS usando le credenziali digitali. Particolare attenzione va posta alla voce trattenute che contiene gli importi sottratti dal lordo includenti le ritenute fiscali ed altre decurtazioni. I pensionati devono sapere che potrebbero chiedere un’istanza di rimborso delle ritenute sulla pensione a condizione che contenga l’indicazione precisa dell’importo richiesto. La ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza 15058 del 5 giugno 2025.
Quando chiedere il rimborso delle ritenute sulla pensione
Secondo i Giudici le richieste di rimborso delle ritenute sono valide solo se contengono le informazioni riguardanti gli importi ossia gli elementi necessari per permettere la valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione finanziaria. Qualora la domanda risultasse priva di questi elementi non si potrebbe considerare valida.

L’assenza di validità, poi, ha come conseguenza anche la decadenza dell’idoneità delle domande di formazione del silenzio-rifiuto impugnabile. Nell’ordinanza. infatti, si legge che le domande di rimborso senza le indicazioni relative gli estremi di versamento e gli importi inerenti l’ammontare delle ritenute IRPEF e senza l’indicazione dell’importo del rimborso non si possono considerare giuridicamente valide. Di conseguenza non sono idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile perché non permettono di poter valutare la solidità della richiesta.
In più i Giudici della Cassazione hanno sottolineato che il vizio non è sanabile con un successivo deposito dei documento o atti volti a colmare le lacune precedenti. Il deposito tardivo non è ammesso. Solo se si possono inserire tutte le informazioni necessarie (estremi del versamento, ammontare delle ritenute e importo del rimborso) si può inviare la richiesta di rimborso delle ritenute stesse. Ricordiamo che l’istanza deve essere presentata entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento del quale si chiede la restituzione delle somme. L’Ufficio, hanno affermato i Giudici, non può evadere le domande se priva di puntuali indicazioni.