Bonus edilizi, come cambiano le regole per il visto di conformità alla luce delle novità su sconto in fattura e cessione del credito?
Non è più una novità che le importanti modifiche apportate al Superbonus abbiano portato ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del ‘recupero’ del denaro.
Se infatti in precedenza tutte le opere che rientravano nell’ambito dell’agevolazione potevano non prevedere alcuna spesa per il proprietario di casa, con il DL n.11 del 2023 tutto è cambiato e le due opzioni che era possibile perseguire, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito, sono state bloccate a partire dal 17 febbraio, salvo un ristretto numero di casi.
Questo ha portato ad una riduzione delle ipotesi che richiedono l’acquisizione del visto di conformità. A tal proposito è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate che ha fornito una risposta ad un interpello nella quale è andata ad analizzare i dettagli fiscali dello sconto in fattura che viene applicato sul documento che il professionista emette allo scopo di ottenere tale visto.
Bonus edilizi, come cambiano le modalità per richiedere il visto di conformità
Tornando un momento sullo sconto in fattura, esso ammonta alla percentuale di detrazione spettante e sono impresa o fornitore ad applicarlo. Se ad esempio si tratta di una spesa relativa al bonus barriere architettoniche 75%, lo sconto in fattura potrà essere applicato nella misura del 75% e l’impresa maturerà un credito di imposta dello stesso importo.
Potrà cederlo a terzi o usarlo in compensazione. Invece nel Superbonus 110% non è possibile che lo sconto in fattura superi il 100% delle spese mentre impresa/forniture maturano un credito del 110%. Per i bonus casa che non rientrano nel Superbonus e qualora si scelgano sconto in fattura o cessione del credito è richiesta l’acquisizione del visto conformità riguardante i dati relativi alla documentazione.
Esso va a confermare che i requisiti per ottenere il beneficio fiscale sussistano. Sono i professionisti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come i commercialisti o i consulenti del lavoro a rilasciarlo, a fronte di un onorario. La fattura da loro emessa potrà essere considerata tra le spese detraibili nel bonus edilizio di riferimento. Inoltre il credito maturato dal professionista per lo sconto concesso sulla fattura del visto rappresenta un introito per lui.
La fattura da loro emessa potrà essere considerata tra le spese detraibili nel bonus edilizio di riferimento. Ricordiamo infine che il visto di conformità non è indispensabile qualora il bonus venga utilizzato come detrazione fiscale. Ovvero qualora, anche trattandosi di cessione o sconto in fattura, le spese riguardino lavori in edilizia libera oppure interventi di valore non superiore a 10mila euro effettuati sulla singola unità immobiliare oppure su parti comuni del fabbricato.
È invece sempre necessario il visto nel caso del bonus facciate, in ogni caso cancellato da gennaio 2023. E lo è anche nel campo del superbonus a meno che esso sia goduto nella forma della detrazione fiscale.