Dal 7 aprile 2026 cambia tutto per chi utilizza la parola “artigianale”. Non basteranno più tradizione, manualità o storytelling: serviranno requisiti precisi e verificabili. La nuova disciplina introduce controlli stringenti e sanzioni elevate, con un impatto diretto su imprese, e-commerce e comunicazione commerciale.
La nuova disciplina introdotta con la Legge annuale PMI interviene in modo netto sull’uso della dicitura, ridefinendo i confini tra percezione e realtà.
Non si tratta più solo di una questione comunicativa, ma di un requisito giuridico preciso, che coinvolge denominazioni sociali, insegne, schede prodotto e perfino il packaging promozionale.
Dal 7 aprile 2026, la possibilità di utilizzare il termine “artigianale” non dipende più da elementi evocativi come la lavorazione manuale o la tradizione di bottega. La legge stabilisce un criterio preciso e vincolante: l’impresa deve risultare iscritta all’albo delle imprese artigiane e deve produrre direttamente i beni o i servizi che promuove come artigianali.
I due requisiti devono coesistere. Non basta quindi l’iscrizione formale se manca la produzione diretta, così come non è sufficiente produrre in modo artigianale senza risultare iscritti all’albo. La norma estende questo vincolo anche a consorzi e società consortili, che devono essere iscritti nella sezione separata dell’albo per poter utilizzare qualsiasi richiamo all’artigianalità.
Il divieto non riguarda solo la pubblicità in senso stretto, ma si applica alla ditta, all’insegna, al marchio e a ogni forma di promozione. Questo significa che molte attività, comprese quelle attive nell’e-commerce, devono verificare con attenzione claim, descrizioni prodotto e materiali di vendita già presenti sul mercato.
È importante non confondere questa disciplina con i regimi legati alle indicazioni geografiche o al Made in Italy, come l’IGP per prodotti artigianali e industriali prevista dal 1° luglio 2025. In questo caso il focus è più immediato e operativo: l’uso del termine “artigianale” diventa lecito solo se rispetta i requisiti soggettivi fissati dalla legge.
La nuova normativa non si limita a introdurre un principio, ma prevede un sistema sanzionatorio particolarmente severo. La Legge 34/2026 stabilisce che, in caso di violazione, l’autorità regionale competente può applicare una sanzione pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25mila euro per ogni singola infrazione.
Non si tratta quindi di un rischio marginale o di un semplice richiamo formale. Anche per imprese di piccole dimensioni, l’impatto economico può risultare significativo. Inoltre, la sanzione può colpire non solo chi non è iscritto all’albo, ma anche chi lo è senza rispettare il requisito della produzione diretta.
Per questo motivo, la revisione deve coinvolgere l’intera comunicazione aziendale. Non basta modificare la pubblicità: occorre intervenire su cataloghi, vetrine digitali, materiali promozionali e marchi già utilizzati.
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