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Economia

Pensioni, la svolta silenziosa del 2026: più deduzioni, nuove rendite e TFR sotto osservazione

Pubblicato da
Angelina Tortora

La previdenza complementare cambia passo con la legge di bilancio 2026. Aumenta la deducibilità fiscale, debutta una nuova rendita a durata definita e il silenzio-assenso accelera l’adesione automatica ai fondi pensione. Una mini riforma che punta a rendere più conveniente e diffusa l’integrazione della pensione pubblica, incidendo anche sulla gestione del TFR e sugli obblighi delle imprese.

La previdenza complementare torna al centro del dibattito con una serie di interventi che ridisegnano il rapporto tra lavoratori, imprese e risparmio previdenziale.

Pensioni, la svolta silenziosa del 2026: più deduzioni, nuove rendite e TFR sotto osservazione (Crypto.it)

La legge di bilancio 2026 introduce misure che mirano ad aumentare le adesioni e a rendere più flessibile l’uscita dal sistema dei fondi pensione, intervenendo su deducibilità fiscale, modalità di rendita, liquidazione in capitale e silenzio-assenso. Le novità coinvolgono direttamente i fondi pensione a contribuzione definita, la COVIP, l’INPS e i datori di lavoro, con effetti concreti già dal prossimo anno.

Più deducibilità fiscale per i contributi alla previdenza complementare

Dal periodo d’imposta 2026 sale a 5.300 euro annui il limite di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, superando la precedente soglia di 5.164,57 euro. Il beneficio riguarda sia i contributi volontari del lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro o dal committente, compresi quelli previsti da contratti e accordi collettivi, anche aziendali. Nel calcolo rientrano anche le somme accantonate nei fondi interni aziendali organizzati su base individuale, mentre restano esclusi gli importi di TFR destinati ai fondi pensione.

La nuova soglia incide anche sul regime agevolato riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. A partire dal 2026, nei vent’anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa, la deduzione può risultare più elevata, nei limiti stabiliti dalla normativa, rendendo ancora più vantaggiosa l’adesione precoce a un fondo pensione.

Dal 1° luglio 2026 debutta una nuova modalità di prestazione che affianca la rendita vitalizia e la liquidazione in capitale. L’iscritto potrà optare per una rendita a durata definita, calcolata sulla base della vita attesa residua determinata dall’ISTAT secondo le tavole di mortalità della popolazione residente. L’importo della rata annuale deriva dal rapporto tra il montante accumulato e il numero di anni di speranza di vita residua al momento della scelta.

Accanto a questa opzione, la normativa consente anche prelievi periodici liberamente determinabili entro i limiti della rendita a durata definita, oppure un’erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo criteri che la COVIP definirà. In caso di decesso prima della scadenza, il montante residuo passa ai soggetti indicati dall’aderente. Le nuove prestazioni si applicano esclusivamente alle forme di previdenza complementare a contribuzione definita.

Dal punto di vista fiscale, il legislatore applica alle nuove rendite lo stesso regime previsto per le prestazioni in capitale. La parte imponibile, calcolata al netto delle somme già tassate, segue la tassazione ordinaria, con l’eccezione dell’erogazione frazionata, che beneficia di una ritenuta del 20 per cento, riducibile in base agli anni di partecipazione alla previdenza integrativa.

TFR: più capitale subito e silenzio-assenso più rapido

La riforma amplia anche la possibilità di ottenere la prestazione in capitale. Dal 2026 il limite massimo sale dal 50 al 60 per cento del montante accumulato, rendendo più flessibile l’uscita per chi preferisce una disponibilità immediata delle somme.

Cambia in modo significativo anche il silenzio-assenso. I lavoratori di nuova assunzione risultano automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni, con effetto retroattivo dalla data di assunzione. Il meccanismo opera anche sui contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore, con esclusione dei casi in cui la retribuzione annua lorda risulti inferiore all’assegno sociale. La scelta può riguardare anche solo una parte del TFR, se previsto dal contratto collettivo.

La stessa logica si estende ai lavoratori non di prima assunzione. In assenza di una scelta esplicita entro sessanta giorni dalla nuova informativa del datore di lavoro, l’adesione alla previdenza complementare scatta automaticamente anche nel nuovo rapporto.

La legge di bilancio 2026 interviene infine sulla destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS, modificando gradualmente le soglie dimensionali delle imprese obbligate al versamento. Dal 2026 l’obbligo si estende alle aziende che raggiungono i 60 dipendenti, calcolati sulla media annua, anche se la soglia viene superata in un momento successivo all’avvio dell’attività. Negli anni successivi la soglia si riduce progressivamente fino ad arrivare, dal 2032, a 40 dipendenti, ampliando in modo significativo la platea delle imprese coinvolte.

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