Delega per i buoni fruttiferi postali intestati ai figli: quanto una firma può bastare o non valere nulla? La differenza dipende dall’età del titolare, dalla serie del buono e dal ruolo dei genitori.
Quando si parla di delega per il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, molti genitori scoprono solo allo sportello che non esiste una soluzione unica.
La richiesta di ritiro e monetizzazione dei BFP intestati ai figli segue regole precise, che cambiano in base all’età del titolare, alla tipologia del buono postale, alla sua serie e al rapporto con Poste Italiane. La questione diventa ancora più delicata quando il figlio risiede in un altro Comune e i buoni risultano giacenti presso l’ufficio postale di residenza dei genitori, generando dubbi su competenze, firme e documenti richiesti. Comprendere come funziona la delega, quando è sufficiente e quando invece serve un atto di rappresentanza o un’autorizzazione specifica, diventa essenziale per non bloccare la liquidazione.
La delega per il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali segue due strade diverse. Se i buoni risultano intestati a una figlia maggiorenne, la soluzione resta quella classica della delega all’incasso. In questo caso la titolare autorizza formalmente un genitore a presentarsi allo sportello per chiedere il rimborso e incassare l’importo. La delega deve indicare in modo chiaro chi delega, chi ritira e quale operazione viene richiesta, senza lasciare margini di ambiguità. Poste richiede l’identificazione completa della titolare, i dati del delegato, il riferimento ai buoni fruttiferi, la richiesta esplicita di rimborso e monetizzazione e la firma originale della figlia. Quando l’ufficio postale rifiuta una delega redatta in forma libera, l’operatore può chiedere l’utilizzo del modulo predisposto da Poste Italiane, che spesso semplifica la procedura proprio perché contiene già tutti i campi ritenuti essenziali.
La situazione cambia in modo netto quando i Buoni Fruttiferi Postali risultano intestati a una figlia minorenne. In questo caso non si parla di delega in senso stretto, ma di rappresentanza legale. I genitori che esercitano la responsabilità genitoriale si presentano allo sportello come rappresentanti della minore e firmano la richiesta di rimborso. Poste può richiedere la firma di entrambi i genitori e la documentazione che dimostra il rapporto di filiazione. Tuttavia, non tutte le serie di buoni consentono il rimborso prima della maggiore età con la sola firma dei genitori. Per alcune tipologie di BFP, Poste può pretendere un provvedimento del Giudice Tutelare, soprattutto quando l’importo o la natura del buono lo rendono un atto di straordinaria amministrazione. In questi casi l’autorizzazione non rappresenta una formalità superflua, ma una condizione necessaria per procedere alla liquidazione.
La richiesta di rimborso si presenta sempre presso un ufficio postale. Quando l’operazione avviene in un ufficio diverso da quello di emissione o di gestione del rapporto, Poste può avviare verifiche interne che allungano i tempi. Per questo motivo, se i buoni risultano giacenti presso uno specifico ufficio postale, rivolgersi direttamente a quello indicato riduce il rischio di rinvii. Le risposte contrastanti ricevute allo sportello spesso dipendono dal fatto che l’operatore non dispone subito di tutte le informazioni, in particolare della serie del buono e dell’età del titolare. Chiedere in modo esplicito se Poste stia richiedendo una delega oppure un atto di rappresentanza o un’autorizzazione del Giudice Tutelare consente di chiarire subito il percorso corretto ed evitare un secondo accesso a vuoto.
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