Una telefonata, un SMS e un bonifico “di sicurezza”: così una truffa ben orchestrata arriva fino allo sportello bancario e lascia il cliente senza rimborso. Una decisione recente chiarisce quando la banca non risponde delle somme perse e perché l’errore umano pesa più di ogni altra cosa.
Nel mondo dei bonifici istantanei, delle frodi bancarie e delle truffe telefoniche con finti Carabinieri, una vicenda concreta mette in luce un confine giuridico sottile ma decisivo. Una storia che parte da un SMS sospetto, passa da chiamate apparentemente ufficiali e si conclude con un bonifico da 9.900 euro disposto allo sportello. Il caso solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità della banca, sulla tutela del cliente e sui limiti del rimborso quando l’operazione risulta formalmente autorizzata. Comprendere cosa accade davvero in situazioni simili diventa essenziale per chi utilizza strumenti di pagamento sempre più rapidi e irreversibili.
La vicenda prende forma tra il 4 e il 5 marzo 2025. Il cliente riceve un SMS proveniente da un’utenza indicata come “SMS INFO”, che lo invita a contattare un numero di cellulare per disconoscere un presunto pagamento di quasi 10.000 euro. Il messaggio contiene errori di sintassi e non rientra nella normale cronologia delle comunicazioni bancarie, ma riesce comunque ad attivare una catena di eventi. Dopo una prima chiamata a una voce automatica, il giorno successivo il cliente viene contattato da numeri che sul display appaiono riconducibili ai Carabinieri di M* e a un sedicente funzionario della banca, capace di dimostrare una conoscenza dettagliata del conto corrente, incluso il saldo.
Il falso comandante dei Carabinieri parla di un’indagine interna per dipendenti infedeli e chiede collaborazione immediata. La soluzione proposta appare rassicurante: trasferire il denaro su un conto “di sicurezza”, intestato allo stesso cliente, mediante un bonifico istantaneo con causale “girofondi”. Il cliente segue le istruzioni, si sposta tra filiali diverse e, una volta giunto presso la propria filiale di riferimento, consegna un modulo già compilato. L’operazione parte e il denaro diventa irrecuperabile.
Quando presenta denuncia e chiede il rimborso, la banca nega ogni responsabilità. Il punto centrale, confermato dalla decisione del Collegio del 2 ottobre 2025, riguarda la natura dell’operazione. Il bonifico non risulta non autorizzato. Il cliente lo ha richiesto personalmente allo sportello, dopo essere stato identificato e aver firmato la disposizione. Anche se agisce sotto raggiro, il pagamento resta giuridicamente autorizzato. Per questo motivo non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dalla PSD2 e dal d.lgs. 11/2010 sulle operazioni di pagamento non autorizzate.
Il Collegio valuta anche l’eventuale responsabilità concorrente della banca secondo le regole di diritto comune. Non emergono però omissioni rilevanti. Nessun dipendente riceve segnalazioni dirette della truffa in corso, il cliente chiede espressamente un bonifico istantaneo e comprende che si tratta di un trasferimento immediato di fondi. La scelta dello strumento rapido risponde allo scopo che il cliente intende perseguire, ossia “mettere al sicuro” il denaro. In questo contesto, il comportamento del cliente appare gravemente imprudente e assorbe ogni possibile profilo di colpa dell’intermediario. (Decisione n. 8781 del 2 ottobre 2025)
Il caso chiarisce un principio fondamentale nel panorama delle truffe bancarie con bonifico istantaneo. Quando il cliente dispone direttamente l’operazione, anche se indotto con l’inganno, il pagamento resta valido e non rimborsabile, salvo che emerga un contributo causale concreto della banca alla frode. La velocità dello strumento, pensata per facilitare i pagamenti, diventa così un elemento critico, perché rende definitivo ciò che viene deciso in pochi minuti e sotto pressione. Una lezione dura, ma centrale, per chiunque operi oggi tra filiali, smartphone e chiamate che sembrano ufficiali ma non lo sono affatto.
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