Un bonifico ricevuto anni prima può tornare a galla al momento della successione. Quando il denaro passa di mano come regalo, la legge lo considera una donazione con effetti sull’eredità. Il tempo conta meno di quanto si pensi, mentre contano molto la natura del bonifico e il ruolo degli eredi.
Quando si parla di eredità e donazioni, molti scoprono solo dopo la morte di un familiare che anche un semplice bonifico bancario può incidere sulla divisione del patrimonio. Regalare denaro, infatti, equivale giuridicamente a compiere una donazione, anche se manca un atto formale e anche se il trasferimento risale a molti anni prima. Da qui nasce una delle domande più frequenti: per quanti anni i bonifici rientrano nel calcolo dell’eredità e quando, invece, restano definitivamente fuori dalla successione.
Il tema riguarda da vicino eredi legittimari, quote di legittima, collazione, azioni di riduzione e rapporti familiari spesso delicati. Capire quando un bonifico conta davvero, perché può essere contestato e entro quali limiti temporali aiuta a evitare conflitti e richieste di restituzione che arrivano quando nessuno se le aspetta.
Contrariamente a quanto si crede, non esiste un limite di anni oltre il quale i bonifici “spariscono” dal calcolo dell’eredità. Se un trasferimento di denaro costituisce una donazione rilevante, può incidere sulla successione indipendentemente da quando è avvenuto. Il fatto che siano trascorsi molti anni non protegge automaticamente chi ha ricevuto il denaro.
Occorre distinguere però due piani diversi. Da un lato ci sono le verifiche fiscali e bancarie, che in genere si concentrano sugli ultimi dieci anni di vita del defunto. Dall’altro c’è il profilo civilistico successorio, che segue regole autonome. Anche un bonifico molto precedente può rilevare, purché abbia natura di donazione e incida sulle quote spettanti agli eredi.
Il vero limite temporale riguarda non il bonifico, ma il diritto degli eredi di contestare le donazioni. Gli eredi hanno dieci anni di tempo dall’apertura della successione, che coincide normalmente con la morte del donante, per agire e chiedere la ricostruzione del patrimonio o la restituzione delle somme. Scaduto questo termine, le donazioni non possono più essere messe in discussione, a prescindere dalla loro data.
Non tutti i bonifici effettuati in vita dal defunto finiscono automaticamente nella successione. La legge impone prima di tutto di distinguere tra pagamenti, prestiti e regali. Solo questi ultimi assumono rilevanza come donazioni. Tra i regali, poi, contano solo quelli di non modico valore, valutati sia in senso oggettivo sia in relazione alle condizioni economiche del donante.
Le donazioni possono incidere sull’eredità in due modi. Il primo riguarda la collazione, cioè la riunione fittizia delle donazioni al patrimonio ereditario per calcolare correttamente le quote tra gli eredi. Questo meccanismo serve a evitare che chi ha ricevuto molto in vita si trovi avvantaggiato rispetto agli altri. La collazione riguarda solo chi è erede, salvo che il defunto abbia disposto espressamente la dispensa dalla collazione, sempre nel rispetto della quota disponibile.
Il secondo caso riguarda la tutela degli eredi legittimari, che possono agire anche contro donazioni fatte a soggetti che non sono eredi, se tali liberalità hanno leso la quota loro riservata dal Codice civile. In queste ipotesi il bonifico può essere aggredito e, nei casi estremi, restituito.
Esistono però donazioni che la legge esclude dal calcolo. Non rilevano le spese di mantenimento ed educazione, quelle sostenute per malattia, nozze o abbigliamento. Le donazioni per il corredo nuziale e per l’istruzione artistica o professionale restano escluse solo se risultano ordinarie rispetto alle possibilità economiche del defunto. Restano fuori anche i doni effettuati per ricompensare servizi particolari resi al donante.
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