La questione dell’esenzione IMU per i coniugi con residenze separate riemerge spesso, soprattutto quando entrano in gioco il regime di comunione dei beni e immobili acquistati dopo il matrimonio.
Le regole non sono intuitive e le sentenze della Cassazione hanno modificato un quadro già complesso, creando dubbi tra proprietari e contribuenti. Oggi, per ottenere il beneficio, contano elementi precisi che non dipendono dal regime patrimoniale ma da residenza, dimora e comportamenti effettivi del nucleo familiare.
L’argomento riguarda da vicino chi vuole capire come si applica l’esenzione IMU all’abitazione principale quando i coniugi non condividono la stessa residenza anagrafica, vivono in Comuni diversi e possiedono immobili spesso acquistati in comunione dei beni. Il tema coinvolge sentenze rilevanti come la n. 209 del 2022 e la n. 19684 del 2024, che hanno inciso sull’interpretazione del DL 201/2011 e sul concetto di “abitualità della dimora”.
La doppia esenzione IMU non dipende dal regime di comunione dei beni. Il fatto che gli immobili siano stati acquistati insieme dopo il matrimonio non modifica il diritto al beneficio, perché ciò che conta davvero è che ciascun coniuge viva stabilmente nella propria abitazione e risulti residente nel Comune in cui si trova l’immobile per il quale intende applicare l’agevolazione.
La regola principale richiede due elementi imprescindibili: la residenza anagrafica separata e la dimora abituale effettiva in luoghi diversi. I coniugi devono vivere realmente in due abitazioni distinte e devono risultare residenti nelle rispettive case. Nulla vieta che gli immobili siano in comunione, poiché l’esenzione non è legata alla titolarità esclusiva del bene ma all’uso come abitazione principale.
In passato la normativa imponeva un limite stringente secondo cui l’agevolazione spettava a una sola abitazione dell’intero nucleo familiare. Questa restrizione è stata superata dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 209/2022, che ha dichiarato incostituzionale il vincolo previsto dall’articolo 13 del DL 201/2011. La decisione ha aperto alla possibilità di riconoscere l’esenzione su entrambi gli immobili quando i coniugi vivono in abitazioni e Comuni diversi.
Un altro passaggio fondamentale arriva dalla sentenza n. 19684 del 2024, che ribadisce come per ottenere la doppia esenzione sia necessario che entrambi i coniugi abbiano la residenza anagrafica presso l’immobile per il quale chiedono il beneficio. Senza questo requisito mancano le condizioni per considerare l’abitazione “principale” e quindi esente dall’imposta.
Il caso più frequente riguarda coppie che, per motivi lavorativi o personali, vivono abitualmente in due Comuni diversi pur restando sposate. Se entrambi possono dimostrare la residenza in immobili distinti e la permanenza abituale presso tali abitazioni, l’esenzione può riguardare entrambi gli immobili. La comunione dei beni non rappresenta un ostacolo, così come non lo rappresenta la data di acquisto delle case dopo il matrimonio.
La corretta applicazione delle sentenze permette ai contribuenti di evitare interpretazioni errate da parte dei Comuni e di chiarire un diritto che, se gestito correttamente, consente un risparmio significativo sul carico fiscale della famiglia.
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