Conoscete la Legge 335, in alcuni casi permette di andare in pensione prima e ricevere un Bonus.
La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici è disciplinata dall’articolo 2 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 nota come Legge 335. Beneficiari sono i lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria con anzianità contributiva minima di cinque anni.
I dipendenti pubblici possono accedere alla pensione qualora venga riconosciuta l’inabilità assoluta e permanente nello svolgere qualsiasi attività lavorativa. Inabilità non legata ad una causa di servizio. Per calcolare la pensione di inabilità occorre aggiungere al montante contributivo individuale una contribuzione figurativa relativa al periodo che manca al compimento dei 60 anni di età. L’anzianità contributiva complessiva dovrà essere inferiore a 40 anni. Il percettore di pensione di inabilità non potrà svolgere alcuna attività lavorativa né in Italia né all’estero. In caso contrario la misura sarà immediatamente revocata.
L’iter per ottenere la prestazione prevede di richiedere una visita medico-collegiale al datore di lavoro, di procedere con l’accertamento sanitario e attendere l’esito della visita con riconoscimento o meno dell’inabilità assoluta e permanente. In caso di esito positivo il dipendente verrà collocato a riposo con diritto alla pensione dal giorno successivo. Se l’inabilità dovesse riguardare solo alcune attività allora il datore di lavoro potrebbe assegnarlo a mansioni diverse.
Dopo l’accertamento dell’infermità non dipendente da causa di servizio verrà calcolata la pensione per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO. Il conteggio avviene come se la pensione spettasse al momento del collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età. Il comma 12 dell’articolo 2, però, precisa anche che ci sono dei limiti precisi da rispettare.
L’anzianità contributiva virtuale deve essere inferiore a 40 anni totali, l’importo della pensione non potrà superare l’80% della base pensionabile e il calcolo si riferisce ad un’età convenzionale di 60 anni anche se ad oggi la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni. Lo ha specificato l’INPS nelle istruzioni operative e nella Circolare numero 57 del 1997. Significa che il pensionato ha diritto ad un incremento figurativo dell’anzianità contributiva solamente per il periodo che va dalla data di cessazione del servizio al compimento dei 60 anni di età rispettando sempre il tetto massimo dei 40 anni di contribuzione.
Il metodo del coefficiente di trasformazione contributivo non viene applicato come accade per la pensione anticipata contributiva. In conclusione il calcolo della pensione di inabilità si effettua fino ai 60 anni e non ai 67 anni. Vista l’evoluzione dell’età pensionabile di vecchiaia ci sarebbe bisogno di una modifica alla normativa ma al momento le indicazioni sono queste.
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