Nel tuo giardino non puoi fare quello che vuoi, se sbagli paghi. La sentenza getta nel panico i proprietari di villette.
Restare all’interno della proprietà non significa essere liberi di agire come si vuole. Ci sono normative da rispettare che disciplinano i comportamenti da avere, ad esempio, in giardino o sul terrazzo soprattutto quando questi confinano con la proprietà di un vicino.
Avere un giardino o un terrazzo è un grande vantaggio. Lo spazio esterno si può vivere molti mesi l’anno, diventa un ampliamento della casa e il luogo perfetto per organizzare feste, cenare, rilassarsi prendendo il sole. Un giardino è anche un impegno perché va curato in modo tale che sia bello e pulito. Piante e fiori, poi, rallegrano l’ambiente e migliorano l’umore.
Può essere conveniente creare un piccolo orto o piantare alberi di limone, un bel pesco o ciò che più piace. Per quanto si possa fare attenzione a mantenere il proprio giardino perfetto può accadere che un vicino non sia altrettanto attento. Ecco che le piante sconfinano nel proprio spazio. Si potrebbe essere tentati di tagliarle ma attenzione, si rischia grosso. La sentenza del Tribunale di Imperia ha creato un precedente da conoscere.
La sentenza numero 272 del 21 maggio 2025 specifica i criteri di valutazione del danno ornamentale. Se la pianta del vicino sconfina causando disturbo non è possibile risolvere il problema senza chiedere prima il permesso al proprietario. Il taglio clandestino non è ammesso, è vietato dalla Legge e impone il risarcimento dei danni seguendo il meccanismo del valore ornamentale delle piante.
Nel caso in questione una società è stata condannata per aver danneggiato gravemente una recinzione di protezione nonché alcune piante di alto valore ornamentale e affettivo di un giardino di un residente nel condominio. La società si è difesa dicendo che le piante avevano invaso la proprietà della società stessa e che a causa della negligenza del proprietario nella cura delle piante si è sentita autorizzata ad agire.
Il giudice ha condannato la società a pagare le spese per il ripristino sottolineando come farsi giustizia da soli non è ammesso. Lo sottolinea l’articolo 896 del Codice Civile, il proprietario dello spazio che è stato invaso dalle piante deve richiedere il taglio dei rami al vicino e ottenere il suo consenso. Se dovesse arrivare un rifiuto allora il vicino può essere diffidato ed essere chiamato in Tribunale ma il rimedio fai da te è illegale.
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