Acconti IRPEF sugli affitti brevi con cedolare secca, come comportarsi in sede di 730/2025?
Il contratto di affitto breve è una formula di locazione particolare dalle caratteristiche peculiari rispetto la locazione tradizionale. Variano la tassazione, la durata e i vincoli burocratici. La durata massima è di 30 giorni e a stipulare la locazione può essere direttamente il proprietario dell’immobile.
Secondo la Legge il proprietario dell’immobile affittato per meno di 30 giorni non ha l’obbligo di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso è bene che le parti stipulino un accordo scritto con le regole base di permanenza dell’inquilino onde evitare contestazioni e controversie. Seppur non sia presente l’obbligo di registrazione contrattuale bisogna sapere che è necessario comunicare i dati degli ospiti alle questure di competenza territoriale utilizzando il canale Entratel e Fisconline.
Contravvenendo a questa disposizione si rischiano sanzioni da 250 a 2.000 euro. Dal punto di vista fiscale, poi, ricordiamo che gli affitti brevi sono soggetti alla tassazione IRPEF. Tutti i proventi ottenuti dalla locazione concorrono a formare il reddito. Il 95% del reddito sarà assoggettato a tassazione come da scaglioni IRPEF mentre il 5% sarà a titolo di deduzione forfettaria. C’è poi la ritenuta d’acconto del 21% al locatore qualora sia presente un intermediario.
La maggior parte dei proprietari mette in affitto le case su Booking o altri siti intermediari. In tal caso se questo intermediario versa l’imposta allora il contribuente non dovrà pagare gli acconti IRPEF di giugno e novembre. La tassa è stata corrisposta e un secondo pagamento sarebbe assurdo. Se, però, la trattenuta che l’intermediario ha effettuato dovesse risultate più bassa del dovuto allora si dovrà versare la differenza. Capita quando viene applicato il 21% su unità immobiliari invece del 26%.
Per gli affitti brevi con cedolare secca bisogna sapere, infatti, che la Manovra 2025 ha aumentato l’aliquota al 26%. Il 21% rimane solo per una unità immobiliare di proprietà del contribuente a sua scelta tra quelle affittate o qualora il contribuente avesse una sola unità locata. La differenza dovrà essere calcolata in base a quante unità immobiliari sono state pagate al 21% quando invece l’aliquota sarebbe dovuta essere del 26% come da nuove disposizioni.
Questo ragionamento vale dalla seconda alla quarta unità in affitto, dalla quinta scatta l’attività d’impresa con un’altra tassazione ancora. Se l’importo risultante da corrispondere sarà inferiore a 257,52 euro si potrà pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre mentre per importi superiori di potrà rateizzazione il versamento. Una prima rata di acconto entro il 30 giugno (il 40% della somma) e una seconda rata entro il 30 novembre (60%).
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