Il modello 730 o Redditi Persone Fisiche non deve essere compilato da tutti i contribuenti. Bisogna conoscere le soglie di incapienza.
La dichiarazione dei redditi è un obbligo annuale che tanti contribuenti devono assolvere ma non tutti. Esistono delle soglie di incapienza entro le quali è previsto l’esonero dal pagamento IRPEF e di conseguenza dall’invio del modello 730 o modello Redditi. Incapienza e dichiarazione dei redditi, dunque, sono strettamente collegate, vediamo come.
Maggio sta per finire e chi vuole ricevere il rimborso 730 già a luglio o agosto non ha più molto tempo per inviare la dichiarazione dei redditi. Ogni anno i cittadini sono tenuti a comunicare i propri redditi al Fisco e lo fanno inviando il modello 730 oppure Redditi Persone Fisiche entro il 30 settembre e il 31 ottobre.
Il documento serve anche per scaricare le spese detraibili e deducibili sostenute nell’anno fiscale precedente e poterne recuperare in parte. Potrebbe capitare che dai conteggi risulti un debito, in questo caso bisognerà corrispondere questa somma tramite trattenute in busta paga o nel cedolino della pensione oppure pagando tramite F24. Ma chi è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi?
Gli incapienti sono i cittadini con un reddito entro la soglia di tassazione. Non pagando le tasse non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Questa la direttiva generale ma ci sono dei casi particolari in cui pur rientrando all’interno della no tax area bisogna comunque inviare il modello 730 o redditi o, al contrario, seppur si supera si è esonerati dall’obbligo (se con la Certificazione Unica il Fisco ha già tutte le informazioni che gli servono).
Il limite per l’incapiente che non deve inviare la dichiarazione dei redditi è non poter recuperare le agevolazioni IRPEF spettanti. Il reddito che fa rientrare nella no tax area è di 8.500 euro per dipendenti e pensionati e 5.500 euro per i lavoratori autonomi. Sommando tutte le CU si scoprirà se inviare o meno la dichiarazione dei redditi.
Oltre ai casi di incapienza sono esonerati dall’obbligo anche i cittadini che hanno solamente redditi da abitazione principale, lavoro dipendente o pensione, collaborazione coordinata e continuativa a progetto, redditi esenti come rendite per invalidità permanente o morte, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali.
Altri redditi che non obbliga all’invio del 730 sono quelli con imposta sostitutiva, ritenuta alla fonte, terreni e fabbricati, lavoro dipendente fino a 8,176 euro, pensione fino a 8.500 euro, assegno del coniuge e altri redditi entro 8.500 euro, compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 15 mila euro e compensi per attività libero professionale intramuraria di dipendenti SSN fino a 5.500 euro.
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