Spese mediche con assicurazione sanitaria nel modello 730, i contribuenti hanno dubbi sulle detrazioni spettanti.
Compilare in autonomia il modello 730 non è semplice nonostante la semplificazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate. Ci sono tante questioni poco chiari agli occhi dei contribuenti inesperti e comprendere le dinamiche della dichiarazione può essere complicato.
Nel quadro E della dichiarazione dei redditi 2025 vanno indicate le spese sostenute durante l’anno 2024 che danno diritto ad una detrazione oppure ad una deduzione. Le detrazioni spettano per spese sostenute per motivi di salute, per l’istruzione, gli interessi passivi del mutuo mentre le deduzioni riguardano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari e le erogazioni liberali verso enti no profit.
Le prime permettono di ridurre le imposte, le seconde si sottraggono al reddito complessivo. In entrambi i casi bisognerà indicare le spese nel quadro E del modello 730. Ci sono varie sezioni e righi a cui corrispondono detrazioni e deduzioni differenti. Si capisce bene come il contribuente potrebbe andare in confusione. Oggi ci soffermeremo sui righi da E1 a E14 relativi alle detrazioni del 19% come quelle spettanti per le spese mediche. Più nello specifico approfondiremo queste spese con assicurazione sanitaria.
Le spese mediche in generale sono detraibili nel modello 730 per la parte residua a carico del contribuente. Vengono considerate a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie corrisposte in prima persona qualora contributi e premi non abbiano comportato alcun beneficio fiscale come detrazione d’imposta o esclusione dal reddito.
Al contrario, qualora tali contributi e premi risultassero detraibili o deducibili dall’IRPEF allora non porteranno nessuna detrazione se non per la parte eccedente l’importo rimborsato. Un secondo caso di detrazione parziale delle spese mediche con assicurazione sanitaria riguarda l’inclusione dell’assicurazione all’interno del contratto di lavoro applicato se non concorre a formare il reddito entro il tetto massimo di 3.615,20 euro.
Più chiaramente diciamo che le spese sanitarie risultano detraibili al 19% in misura proporzionale alla quota di contributi eccedenti il limite di 3.615,20 euro e rispettando la franchigia di 129,11 euro. Avendo versato contributi per assistenza sanitaria nelle casse con fini assistenziali oltre il tetto massimo allora spetterà la detrazione sia sulla parte corrisposta in eccesso oltre il rimborso sia sulla quota derivante dalla differenza tra quanto versato e il limite di 3.615,20 euro calcolata come rapporto tra contributi maturati in eccesso e totale corrisposto.
Se si sono versati in eccesso, ad esempio, 1.384,8 euro ipotizzando 5 mila euro di contributi di assicurazione sanitaria bisognerà dividere per l’intera cifra ossia 5 mila euro ottenendo la percentuale del 27%. Su un ipotetico rimborso di 8 mila euro si dovrà, quindi, applicare l’aliquota del 27% e sommare al risultato i 2 mila euro non rimborsati. Sulla cifra ottenuta, 4.216 euro, si calcolerà il 19% spettante al contribuente.
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