Il proprietario di un immobile in affitto deve occuparsi del pagamento dell’IMU per il possesso della seconda casa?
La normativa che disciplina l’IMU – Imposta Municipale Unica – stabilisce che il proprietario di una casa in affitto deve corrispondere la tassa entro le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. Analizziamo i dettagli.
L’IMU deve essere pagato dai proprietari di fabbricati e terreni ad eccezione dell’abitazione principale. Significa che se un immobile di proprietà diverso dalla casa in cui si risiede e dimora abitualmente viene dato in affitto bisognerà pagare la tassa puntualmente, l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. La normativa stabilisce, infatti, che l’esenzione dal pagamento dell’imposta sugli immobili spetta solo per l’abitazione principale non di lusso (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9). Per ogni altro immobile si deve pagare.
Entra qui in gioco un dettaglio molto importante, la differenza tra abitazione principale e prima casa. Con la prima definizione si fa riferimento all’immobile nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Può coincidere o meno con la prima casa ossia la prima abitazione di proprietà di una persona. Ai fini IMU si deve tener conto di questa distinzione per ottenere o meno l’esonero dal versamento. Se dovesse mancare uno solo dei due requisiti relativi all’abitazione principale – dimora fisica o residenza anagrafica – allora la tassa si deve pagare.
Il proprietario di un immobile che lo mette in affitto non avrà più dimora né residenza in quella casa. Di conseguenza verrà considerata come seconda abitazione in proprio possesso e si dovrà pagare l’IMU anche se è stata la prima casa ad essere stata acquistata. Ponendo il caso che questo stesso proprietario non abbia altri immobili di proprietà non cambierà nulla.
Trattandosi di un’abitazione diversa da quella principale l’IMU dovrà essere corrisposto. Basta la residenza presso un altro immobile per far cadere il diritto all’esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica. A stabilire questa regola la Legge 160/2019 comma 738 e seguenti. Nello specifico nel comma 740 si legge che l’abitazione principale è quella dove “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Affittando l’immobile ad un inquilino l’IMU si pagherà applicando l’aliquota fissata dal Comune per le seconde case. Si potrà risparmiare solo in caso di affitto con contratto a canone concordato (canone calmierato di importo compreso tra una cifra massima e una minima stabilite dagli Accordi Locali) perché la normativa prevede uno sconto IMU del 25%.
Gli hacker colpiscono le crypto e i mercati globali tremano: un attacco vale miliardi, ma…
Succo d’arancia e zucchero al bivio: i future potrebbero cambiare direzione nel 2025. VolatilitĂ , produzione…
Il dubbio per i lavoratori è se il datore di lavoro può negare i permessi…
Ti hanno mai detto che anche dopo la pensione puoi ottenere un assegno piĂą alto?…
L’oro vola sopra i 3.300 $, mentre dollaro e Treasury crollano: crisi momentanea o il…
Se pensavi che una volta raggiunta la pensione fosse tutto deciso, ti sbagliavi. Anche chi…